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10.2007.469

Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.469

Data decisione, Autorità: 08.09.2008, PRPEN

Titolo:

Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 cpv. 4 LDDS

Incarto n.

10.2007.469

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, in qualità di membro della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso quest’ultima ditta l’operaio frontaliero __________, dall’1.4. al 21.8.2006, privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;

indetto il dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Carica le tasse e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.