Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2007.477

Afferrare una persone per un braccio, strattonarla e farla cadere a terra provocandole delle ferite

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.477

Data decisione, Autorità: 21.05.2008, PRPEN

Titolo:

Afferrare una persone per un braccio, strattonarla e farla cadere a terra provocandole delle ferite

LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.477

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni colpose,

per avere, a __________ in data __________, afferrandolo per un braccio, tirandolo, facendogli perdere l’equilibrio con conseguente caduta a terra, ove batté la testa, cagionato per imprevidenza colpevole a CIVI 1 le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, allestito il 22.09.2007 dall’Ospedale Regionale di __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP; richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2007 n. 3890/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.00 (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.00 (ottanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

Ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2007;

indetto il dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha comunicato di non intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile CIVI 1 per le pretese di tale natura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese e devono essere riconosciute ripetibili?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 125 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

Assegna a ACCU 1 fr. 300.—a titolo di ripetibili.

Carica le tasse e le spese allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 106, Art. 125, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.