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10.2007.480

Danneggiare intenzionalmente la carrozzeria di un'autovettura appartenente a terzi

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 23.06.2008, PRPEN

Titolo:

Danneggiare intenzionalmente la carrozzeria di un'autovettura appartenente a terzi

DANNEGGIAMENTO

art. 144 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.480

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di danneggiamento

per avere, a __________, il 12.02.2007, intenzionalmente danneggiato l’autovettura marca “Audi A3” targata TI __________, intestata alla CIVI 1 Sagl, provocando delle graffiature sulla carrozzeria per un danno non meglio quantificato;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa DA 3506/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 Sagl al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente rappresentata dalla Sostituto Procuratore pubblico __________ ;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale pone in evidenza come non vi siano prove certe a carico dell’accusato: le fotografie non dimostrano che l’autore del danno sia l’accusato e neppure che le graffiature siano state fatte il giorno dei fatti. In applicazione del principio in dubio pro reo, richiamata la personalità dell’accusato e l’assenza di moventi, la difesa chiede il proscioglimento da ogni accusa ed il riconoscimento di fr. 1’500.00 a titolo di ripetibili. In via puramente subordinata essa chiede che la comminazione di una multa di fr. 300.00 e la non iscrizione della pena a casellario;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di danneggiamento?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di danneggiamento, ex art. 144 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3506/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 480.00 (quattrocentottanta);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.00 (cento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.