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10.2007.482

Condurre un motoveicolo magrado la revoca della licenza di circolazione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.482

Data decisione, Autorità: 30.05.2008, PRPEN

Titolo:

Condurre un motoveicolo magrado la revoca della licenza di circolazione

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2007.482

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto il motoveicolo Malaguti targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 3980/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00.

2. Alla multa di fr. 500.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45 (quarantacinque), 15 (quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________ ed il ____________________.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1° dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 maggio 2008, al quale è comparso personalmente l’accusato; mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di riconoscere i fatti a lui imputati, di vergognarsi del proprio comportamento passato, ma chiede che gli venga concessa un’ultima possibilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45, 15 e 15 giorni, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico ticinese il __________, __________ e __________?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, ex art. 95 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3980/2007 del 19 novembre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 120.00 (centoventi), per un totale di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (fr. 600.00 in caso di motivazione scritta).

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 45 (quarantacinque), 15 (quindici), ed altri 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCPS), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, __________ ed il __________;

prolunga tutti i periodi di prova di 1 (uno) anno;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.