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10.2007.483

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 02.06.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2007.483, 10.2007.484

DA

DA

Bellinzona giugno 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

ACCU 2,

entrambi difesi da: DI 1

ACCU 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, colpito CIVI 1 con dei pugni al volto, provocandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del __________ rilasciato dall’__________,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4015/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, trattenuto CIVI 2 per una mano provocandole la distorsione menzionata nei certificati medici rilasciati dall’__________ il __________ e dal dr. __________ il __________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4016/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.00 (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.00 (novanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre 2007 dagli accusati;

indetto il dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che l’eventuale pena venga ridotta;

sentito da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Dev’essere l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1 lesioni semplici?

1.2 vie di fatto?

2. Dev’essere l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1 lesioni semplici?

2.2 vie di fatto?

3. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4. Le eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

6. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di vie di fatto, ex art. 126 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU dal reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinvia la parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 multa

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 75.00 spese giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 126, and Art. 369 — read in the version of June 1, 2008; the act was consolidated again on August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 250 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.