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10.2007.509

Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.509

Data decisione, Autorità: 20.03.2009, PRPEN

Titolo:

Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 4 LDDS

Incarto n.

10.2007.509

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

DI 1

prevenuta colpevole di infrazione [recte: infrazione e contravvenzione] alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, in correità con __________, ospitato e impiegato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa del 10 dicembre 2007 n. 4399/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.00 (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 12 dicembre 2007;

indetto il dibattimento 20 marzo 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente accompagnata dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con comunicazione 18 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai reati imputati alla sua assistita;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1, , autrice colpevole di

1.1. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ il __________, in correità con __________ ospitato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?

1.2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________ il __________, in correità con __________, impiegato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?

2. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10 dicembre 2007.

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10 dicembre 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.