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10.2007.510

Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.05.2008, PRPEN

Titolo:

Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS art. 23 cpv. 2 LDDS

Incarto n.

10.2007.510

DA

Bellinzona maggio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, con l'intento di procurare a sé e ad altri un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale di una cittadina bulgara dedita alla prostituzione, pur sapendo che non era in possesso del richiesto permesso di soggiorno e del relativo permesso di lavoro;

fatti avvenuti a __________ dal __________ al __________;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 4397/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 370.- (trecentosettanta) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 11'100.- (undicimilacento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 maggio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007 del 10 dicembre 2007.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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