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10.2007.59

offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.59

Data decisione, Autorità: 09.10.2007, PRPEN

Titolo:

offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista

INGIURIA

art. 17 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2007.59

DA

Bellinzona ottobre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di ingiuria,

per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda";

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 7 febbraio 2007 n. 291/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.00 (duemilacento), corrispondente a 15 aliquote da fr. 140.00 (art. 34 e seg. CP); l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 65.00.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 9 febbraio 2007;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente; il Procuratore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sospeso il dibattimento al fine di effettuare necessari accertamenti presso la Polizia cantonale di Lugano;

ripreso il dibattimento in data 9 ottobre 2007, esperiti gli accertamenti di cui sopra;

sentiti il teste __________, __________, cittadino __________, domiciliato a __________ in via __________, aiuto montatore di mobili, coniugato, già convivente dell’accusata e padre della di lei figlia, il quale avvertito della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, giura;

il teste __________, __________, cittadina __________, domiciliata a __________, via __________, impiegata al __________, divorziata, sorella dell’accusata, la quale avvertita della facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, promette;

l’accusata, la quale chiede di essere prosciolta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda"’?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di ingiuria;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 80.-- testi

fr. 330.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 124, Art. 125, Art. 126, and Art. 276 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.