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10.2008.104

Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 18.08.2008, PRPEN

Titolo:

Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.104

DA

Bellinzona agosto 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l'autofurgone Nissan targato __________ alla velocità di 77 Km/__________ (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

fatti

avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 834/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 140.—

(centoquaranta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'400.—

(millequattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze (stato di necessità) del reato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3 marzo 2008.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 1'260.-- (millecentoventi);

§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 500.--(cinquecento);

§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.