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10.2008.106

Circolare con un motoveicolo alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, velocità accertata mediante apparecchio radar

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.07.2008, PRPEN

Titolo:

Circolare con un motoveicolo alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, velocità accertata mediante apparecchio radar

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.106

DA

Bellinzona luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Ducati targato __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 479/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2.

Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 21 luglio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisiti agli atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________, nero, di cui l’accusato risulta detentore, così come una fotografia del modello di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte dall’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in giudicato, la CCRP del Tribunale d’Appello ha respinto il ricorso (recte: istanza di restituzione in intero) formulato dall’accusato il 31.7./4.8.2008;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1'200.-- (milleduecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of June 1, 2008; the act was consolidated again on August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.