Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.117

Cagionare danni alla salute di terzi utilizzando dei bastoni e offendere l'onore

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.117

Data decisione, Autorità: 03.11.2008, PRPEN

Titolo:

Cagionare danni alla salute di terzi utilizzando dei bastoni e offendere l'onore

INGIURIA LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

10.2008.117

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________, il 24.9.2007, durante un diverbio per questioni di vicinato, scagliandogli contro dei bastoni che lo raggiungevano in più parti, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di LESA 1, come attestato da certificato medico in atti;

2. ingiuria,

per avere, nelle medesime circostanze, apostrofandolo col termine di “figlio di buona madre”, offeso l’onore di LESA 1;

fatti avvenuti a __________- 27 settembre 2007;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 724/2008 di data 25 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.-- (centoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato ed la di lui difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato il reato di vie di fatto (art. 126 CP), in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP;

sentito il difensore, il quale racconta anzitutto di avere tentato la via bonale, rifiutata dalla parte lesa, dopodiché chiede che la qualifica giuridica del reato venga ridimensionata e la pena limitata al minimo trattandosi di un caso di lieve entità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti.

1. È l’accusato autore colpevole di:

- lesioni semplici,

- o vie di fatto,

- e/o ingiuria,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 25.02.2008?

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1, 126 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008 del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 1;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008 del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 2, ma lo manda esente da pena (art. 177 cpv. 2 CP);

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2. al pagamento di 1/6 delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 180.00;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 15.00 tassa di giustizia

fr. 15.00 spese giudiziarie

fr. 330.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 126, and Art. 177 — read in the version of October 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 250 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.