Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.123

Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.123

Data decisione, Autorità: 09.03.2009, PRPEN

Titolo:

Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia

LESIONE COLPOSA

art. 125 cpv. 2 CPS

Incarto n.

10.2008.123

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(DI 1)

prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,

per avere, a __________, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, , urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.- (duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto il dibattimento 9 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, , autore colpevole di:

lesioni colpose gravi,

per avere,

a, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (2) anni.

2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 110.- testi

fr. 960.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106, Art. 125, and Art. 369 — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.