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10.2008.132

Importunare qualcuno telefonicamente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.132

Data decisione, Autorità: 04.09.2008, PRPEN

Titolo:

Importunare qualcuno telefonicamente

ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

art. 179 cpv. septies CPS

Incarto n.

10.2008.132

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo dal 28.7.__________ fino al 26.2.__________ per malizia, allo scopo di importunare, chiamando più volte al giorno e anche durante la notte CIVI 1 sia sul telefono cellulare sia sul telefono fisso privato e dell’azienda, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 179septies CP;

perseguita con decreto d’accusa del 27 febbraio 2008 n. 873/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 4 settembre 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25/26 giugno 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 106, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 873/2008 del 27 febbraio 2008.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio dei giudici dell’istruzione e l’arresto, Lugano

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1’250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 179septies — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.