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10.2008.138

Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.138

Data decisione, Autorità: 10.09.2008, PRPEN

Titolo:

Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli

MINACCIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2008.138

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

revenuto colpevole di 1. minaccia,

per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola con un coltello puntato verso la sua persona e dicendole che avrebbe potuto toglierle la vita quando voleva, incusso timore e spavento a LESA 1;

2. vie di fatto,

per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, commesso vie di fatto contro LESA 1 prendendole e tirandole i capelli, rispettivamente strattonandola;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 180 e 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1006/2008 di data 17 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 20 (venti) giorni da scontare (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che la pena sia quella del lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. minaccia

1.2. vie di fatto

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 37, 42, 47, 106, 107, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1006/2008 del 17 marzo 2008.

condanna ACCU 1

1. al lavoro di pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;

1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. la multa è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro di pubblica utilità.

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 37, Art. 39, Art. 41, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 106, Art. 107, Art. 126, Art. 180, and Art. 369 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.