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10.2008.175

Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.08.2009, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura malgrado la revoca della licenza di condurre

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.175

DA

Bellinzona agosto 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1706/2008 di data 28 aprile 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 15'300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 mesi di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.

4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-, decretata nei suoi confronti dal MP il 29.10.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (sessanta).

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 agosto 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, DI 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto una massiccia riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera, sulla scorta di tutta la documentazione prodotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1

autore colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per avere,

il __________, a __________, condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007? In caso di risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?

5. Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.00, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS)? In caso di risposta negativa dev’essere prolungato? Se si, di quanto?

6. Il giudizio sugli oneri processuali

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1.

autore colpevole di:

guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto, a __________, il __________, l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.10.2007 per il periodo 7.07.2007 - 6.08.2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 33 (trentatre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise correzionali il 10.07.2007 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).

4. alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 10'200.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 36 CPS).

5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice supplente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 10200.00 pena pecuniaria

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 11700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.