Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.195

Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.195

Data decisione, Autorità: 10.02.2009, PRPEN

Titolo:

Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione

INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

art. 60 cpv. 1 let. m LPAMB

Incarto n.

10.2008.195

DA

Bellinzona febbraio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente,

per avere, nel periodo 2006-2007, ad __________, senza autorizzazione, depositando sul mappale n. __________ RFD oggetti e scarti vari tra cui autoveicoli inservibili, roulottes, rottami, legname, ingombranti, taniche contenenti liquidi vari, ecc, sistemato o gestito una discarica;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPAmb;

perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio 2008 n. 1760/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.--, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 2’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 maggio 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando, con riferimento alla dottrina in merito, come nella fattispecie non ci si trovi di fronte ad una discarica ai sensi dell’art. 30e cpv. 2 LPAmb. Al limite potrebbe entrare in linea di conto una contravvenzione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPAmb, ma non essendo stata prospettata una simile accusa, il giudice non può decidere sulla stessa. Nella denegata ipotesi di una condanna chiede una massiccia della pena principale e che si prescinda dalla multa, in considerazione della situazione finanziaria del suo cliente. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 60 cpv. 1, 61 LPAmb; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e rilevando che non è stata prospettata l’accusa ai sensi dell’art. 61 LPAmb, per cui non è possibile prendere in considerazione una contravvenzione ai sensi dello stesso;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente, art. 60 cpv. 1 LPAmb,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1760/2008 del 5 maggio 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

assegna al signor ACCU 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale dell’ambiente, Berna,

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Protection of the Environment, Art. 30e, Art. 60, and Art. 61 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2009, August 1, 2010, November 1, 2013, June 1, 2014, July 1, 2014, April 1, 2015, August 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2025, April 1, 2026, and August 1, 2026.