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10.2008.239

Falsità in documenti

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 02.12.2013, PRPEN

Titolo:

Falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.239

DA 2173/2008

Bellinzona

2 dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti;

per avere, a __________ nel giugno __________, agendo in correità con persona rimasta ignota, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito vantaggio, formato ed utilizzato un documento falso, e meglio per avere nel corso del mese di giugno __________ chiesto ad una dipendente della società __________ SA, __________ o della __________ SA, __________, di allestire una risoluzione della direttrice della società __________ e di sottoscriverla con la firma falsa di __________, e per avere, in data __________, consegnato detto documento alla banca __________ (Suisse) __________ SA, al fine di ottenere l’apertura di un conto bancario intestato alla __________;

fatti avvenuti nelle citate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 2173/2008 di data 11 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.- (art. 34 CP e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3., CIVI 4., CIVI 5., CIVI 6., CIVI 7 e CIVI 8, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 giugno 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento in data 2 dicembre 2013,al quale l’accusata, regolarmente citata, non è comparsa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d’accusa;

sentito il Procuratore pubblico, il quale in considerazione del lungo tempo trascorso dell’entità minima delle violazioni, del fatto che le parti civili sono state risarcite tramite accordi, nonché tenuto conto che l’imputata ha fatto la denuncia e collaborato fattivamente con la giustizia, chiede il proscioglimento;

sentito il difensore, il quale si associa alla richiesta del Procuratore pubblico e chiede che l’imputata sia prosciolta e che il procedimento venga abbandonato, richiamata la crassa violazione del principio di celerità, come pure gli art. 52 e segg. CP e la giurisprudenza applicabile al caso specifico; rinuncia a un indennizzo ex art. 317 e segg. CPP-TI;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.L’imputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

1.1 È data violazione dell’art. 6 n. 1 CEDU (violazione del principio di celerità)?

1.2 È data applicazione degli art. 52 segg. CP?

2.Quale deve essere l’eventuale pena?

3.L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 52 e segg., 251 cifra 1 CP; art. 6 n. 1 CEDU; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dal reato di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2173/2008 del 11 giugno 2008.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) allo Stato.

Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

CIVI 2

CIVI 7

CIVI 8

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 5

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 52, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.