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10.2008.251

Offendere, minacciare inviando degli SMS e denunciare una persona per un furto pur sapendo che è innocente

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.251

Data decisione, Autorità: 30.09.2009, PRPEN

Titolo:

Offendere, minacciare inviando degli SMS e denunciare una persona per un furto pur sapendo che è innocente

DENUNCIA MENDACE INGIURIA MINACCIA

art. 177 CPS art. 180 cpv. 1 CPS art. 303 CPS

Incarto n.

10.2008.251

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di: ingiuria,

per avere, a __________ inviandole degli SMS in data __________ ore 02:13, __________ ore 12:06 e __________ ore 18:40, offeso l’onore della moglie CIVI 1 con le parole “figlia di puttana”, puttana di merda” e “puttana” (parole scritte in lingua spagnola nel testo degli SMS);

minaccia,

per avere, a __________ inviandole degli SMS in data __________ ore 02:13 e __________ ore 12:06, incusso spavento e timore alla moglie CIVI 1 minacciandola con le parole “fai attenzione che se ti vedo ti ammazzo senza che mi riconoscerai” e “fai attenzione a __________ e __________. Ti voglio ammazzare” (parole scritte in lingua spagnola nel testo degli SMS);

denuncia mendace,

per avere, a __________ in data __________, durante un verbale di interrogatorio davanti alla Gendarmeria cantonale, denunciato all’autorità come colpevole di furto del suo passaporto svizzero la moglie CIVI 1 per provocare contro di lei un procedimento penale ben sapendo che era innocente;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 177, 180 cpv. 1, 303 cifra 1 CP;

richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno 2008 n. 2260/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.00 (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) - (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 giugno 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009, al quale l'accusatonon è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

preso atto: - della rinuncia di querela (ex art. 33 CP) formulata in data 24 ottobre 2008 dalla parte civile, che in sostanza stralcia dal decreto d’accusa i reati di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 cpv. 1 CP);

- dello stato di psichico dell’imputato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2. Devono essere stralciati dalla procedura i reati di ingiuria e minaccia?

3. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

4. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

5. Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 19, 33 e 303 cifra 1 CP, ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

stralcia la causa dai ruoli per quanto attiene ai punti n. 1 (ingiuria) e 2 (minaccia) del decreto d’accusa n. 2260/2008 del AINQ 1;

dichiara ACCU 1

autore colpevole denuncia mendace, ex art. 303 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2260/2008 del 18 giugno 2008;

manda ACCU 1

esente da pena;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

avverte le parti del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

c/o

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La segretaria:

Non si prelevano né tasse, né spese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.