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10.2008.263

Percuotere con pugni e calci una persona fino a rendere necessaria un'ospedalizzazione

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.263

Data decisione, Autorità: 18.11.2008, PRPEN

Titolo:

Percuotere con pugni e calci una persona fino a rendere necessaria un'ospedalizzazione

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.263

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere percosso con pugni e calci CIVI 1, rendendone necessaria l’ospedalizzazione, e causandogli varie contusioni, ematomi e disturbi, come attestato dai certificati medici agli atti (lettere d’uscita 7.10.2005 e 2.11.2005 dell’Ospedale __________ di __________, certificati medici 18.10.2005 e 7.2.2006 del medico curante, Dr. __________);

fatti avvenuti a __________, in data 6 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 febbraio 2006 n. 567/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 febbraio 2006;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi:

- l’accusato

- la parte civile,

- il patrocinatore di parte civile, PR 1;

accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della parte civile;

sentiti il teste __________ , __________, da __________, in __________, coniugato, __________;

il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il difensore, il quale postula il proscioglimento, con protesta di ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere percosso, a __________ in data 6 ottobre 2005, con pugni e calci CIVI 1, rendendone necessaria l’ospedalizzazione, e causandogli varie contusioni, ematomi e disturbi, come attestato dai certificati medici agli atti (lettere d’uscita 7.10.2005 e 2.11.2005 dell’Ospedale __________ di __________, certificati medici 18.10.2005 e 7.2.2006 del medico curante, Dr. __________)?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere assegnate ripetibili a favore dell’accusato e se sì in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue ai quesiti posti sub 4. e 5., decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP);

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere ad ACCU 1 fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 30.-- testi

fr. 530.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.