Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.279

Guidare malgrado la revoca della licenza di condurre

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.279

Data decisione, Autorità: 11.11.2008, PRPEN

Titolo:

Guidare malgrado la revoca della licenza di condurre

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.279

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autofurgone __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 30 giugno 2008 n. 2372/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2008;

indetto il dibattimento 11 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 29 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________ , __________, __________, in __________, divorziato, cameriere, non parente, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura; viene interrogato con l’ausilio dell’interprete;

il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80425),

Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Strassenverkehrsamt, Lessingstrasse 33, 8090 Zürich,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 260.-- testi

fr. 560.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 1 and Art. 307 — read in the version of October 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 124, Art. 125, Art. 126, and Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.