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10.2008.309

Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.309

Data decisione, Autorità: 02.12.2008, PRPEN

Titolo:

Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"

MINACCIA

art. 180 cpv. 1 CPS

Incarti n.

10.2008.309

10.2008.310

DA

DA

Bellinzona dicembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

e

ACCU 2 ,

entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1

detenuto dal 19 novembre 2005 al 29 novembre 2005 (11 giorni),

minaccia,

per avere, in correità con il padre ACCU 2, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2677/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

2. ACCU 2

detenuto dal 19 novembre 2005 al 20 novembre 2005 (2 giorni),

minaccia,

per avere, in correità con il figlio ACCU 1, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2674/2008 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere a fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura penale) di Bellinzona il 18 aprile 2007 per titolo di appropriazione indebita.

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente l’1 agosto 2008, rispettivamente il 4 agosto 2008;

indetto il dibattimento 2 dicembre 2008, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale rileva le numerose contraddizioni nella versione della parte lesa, ritenendola per nulla credibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i suoi assistiti dall’accusa di minaccia, in via principale, per non aver commesso i fatti, in via subordinata, per insufficienza di prove;

sentito da ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ il signor ACCU 1 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008?

1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1. E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008?

2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 cpv. 2, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie 1. ACCU 1

dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 470.00 spese giudiziarie

fr. 670.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 470.00 spese giudiziarie

fr. 670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.