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10.2008.316

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max 2.07 gr/oo)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.316

Data decisione, Autorità: 27.11.2008, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.67 - max 2.07 gr/oo)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2008.316

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.67 - max. 2.07 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 9 marzo 2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2008 n. 2727/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote da fr. 140.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’200.--;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 27 novembre 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale non contesta di aver circolato in stato di ebrietà, ma, considerato lo stato di shock in cui si trovava a seguito dell’aggressione subita, chiede una riduzione della pena pecuniaria, della multa, nonché del periodo di prova ritenendoli sproporzionati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2727/2008 del 4 agosto 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of September 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.