Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.327

Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.327

Data decisione, Autorità: 23.12.2008, PRPEN

Titolo:

Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio

ATTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

art. 6 LOP

Incarto n.

10.2008.327

DA

Bellinzona dicembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità,

per avere, a __________, in data 25 giugno 2008, lasciato vagare liberamente il proprio cane lupo omettendo di trattenerlo al guinzaglio;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 6 LOP;

perseguito con decreto d’accusa dell’11 agosto 2008 n. 2810/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dell’accusato;

indetto il dibattimento 23 dicembre 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto il suo cane è ben addestrato e non ha mai aggredito nessuno, tantomeno nel caso in questione;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto che non vi sono elementi a sufficienza per ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da eventi analoghi che avrebbero dovuto indurre l’imputato a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per le persone o altri animali, per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma del dolo eventuale;

considerato che inoltre la presente fattispecie rappresenta un’infrazione all’art. 139 del Regolamento comunale di __________ ed alla relativa Ordinanza, sanzionabile con una multa di natura amministrativa;

che pertanto la sanzione del comportamento esula dalla competenza di questa Pretura;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

atti contro la pubblica incolumità, 6 LOP,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2810/2008 dell’11 agosto 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 indennità teste

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of December 5, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Organisation of Swiss Post, Art. 6 — read in the version of November 1, 2007; the act was consolidated again on October 1, 2012 and December 19, 2020.