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10.2008.333

Colpire al volto una persona; fermarsi senza motivo con il proprio veicolo in un punto non consentito

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.333

Data decisione, Autorità: 04.12.2008, PRPEN

Titolo:

Colpire al volto una persona; fermarsi senza motivo con il proprio veicolo in un punto non consentito

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2008.333

Bellinzona dicembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________, all’esterno del EP __________, in data 2 marzo 2008, colpendo al volto LESA 1, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per essersi, in data 2 marzo 2008, alla guida della vettura targata __________, circolando in direzione di __________, al momento di raggiungere l’intersezione circolare di Piazza __________, arrestatosi in un punto non consentito e senza motivo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CPS e 90 cifra 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio 2008 n. 1800/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi d’accusa per non aver commesso i fatti. In particolare egli rileva relativamente al primo capo d’accusa di aver semplicemente allontanato con una spinta la parte lesa che gli si stava avvicinando con fare aggressivo, mentre per il secondo osserva di essere unicamente fermato all’intersezione con la rotonda per dare la precedenza. In via subordinata, postula una riduzione della pena vista la sua precaria situazione economica;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Vie di fatto,

1.2. Infrazione alle norme della circolazione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CPS; 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 1800/2008 del 7 maggio 2008;

e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

manda ACCU 1

esente da pena;

carica le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- all’accusato;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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