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10.2008.340

Imbarcazione di proprietà privata che perde olio e inquina le acque

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 05.11.2008, PRPEN

Titolo:

Imbarcazione di proprietà privata che perde olio e inquina le acque

INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI

art. 70 cpv. 2 LPAC

Incarto n.

10.2008.340

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle protezione delle acque,

per avere, in data 24.05.2008, a __________, per negligenza, illecitamente, direttamente o indirettamente, introdotto nelle acque, lasciato infiltrare oppure depositato o sparso fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provocato un pericolo d’inquinamento delle acque e meglio, nella sua qualità di conduttore del natante marca __________ targato __________, omesso di procedere alle dovute verifiche dello stato del natante, con la conseguenza che non si avvide che dal tubo idraulico della pala di babordo, per l’usura, usciva dell’olio idraulico che finì nelle acque del lago Ceresio;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 70 cpv. 2 LPAc;

perseguito con decreto d’accusa n. 2840/2008 di data 11 agosto 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 840.- (ottocentoquaranta), corrispondente a 7

(sette) aliquote da fr. 120.- (centoventi).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancatopagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2

(due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 agosto 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore DI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2840/2008 dell’11 agosto 2008.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione protezione aria e acqua, Bellinzona,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Federal Act on the Protection of Waters, Art. 70 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on August 1, 2010, January 1, 2011, August 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, September 8, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, February 1, 2023, and August 1, 2025.