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10.2008.353

Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.353

Data decisione, Autorità: 18.11.2008, PRPEN

Titolo:

Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera

ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE

art. 115 cpv. 1 let. c LSTRADE

Incarto n.

10.2008.353

DA

Bellinzona novembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1)

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri,

per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 3234/2008 di data 1° settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333 cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia degli stranieri.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.