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10.2008.366

Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la corsia di contromano

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.366

Data decisione, Autorità: 18.03.2009, PRPEN

Titolo:

Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la corsia di contromano

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR art. 91 cpv. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.366

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto il motoveicolo Suzuki targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6 giugno 2008 risultata positiva per la cannabis;

fatti avvenuti a __________ il 3 giugno 2008;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito a velocità inadeguata rispetto ai vigenti limiti di 60 e 80 km/h, rilevata da un agente di polizia che lo seguiva, effettuando poi delle manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli ed invadendo ripetutamente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2 e strada cantonale, il 3 giugno 2008;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3218/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'650.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 18 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di guida in stato di inattitudine non essendo lo stesso sufficientemente dimostrato. Per quanto concerne il secondo capo di imputazione ne chiede la derubricazione in infrazione semplice;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Grave infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice alle norme medesime,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2, 90, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver effettuato delle manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli, oltrepassando ripetutamente la linea di sicurezza 6.01, nonché aver anticipato la preselezione, rispettivamente aver superato un’auto in una curva a gomito ove il sorpasso oltre che proibito è pericoloso;

fatti avvenuti a __________ in data 3 giugno 2008, sull’autostrada A2 e sulla strada cantonale;

e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’100.-- (millecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 700.-- (settecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 370.00 spese giudiziarie

fr. 1370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Art. 35, Art. 90, and Art. 91 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.