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10.2008.370

Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.370

Data decisione, Autorità: 21.01.2009, PRPEN

Titolo:

Nel corso di una comunicazione con terze persone, rendere una persona sospetta di fatti disonorevoli

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2008.370

DA

Bellinzona gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, a __________ in data __________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era socio dell’Hotel __________ (…) fino al __________ 2006, dopodiché è stato allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco discutibili e poco corretti nei confronti della società”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3335/2008 di data 8 settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.

condanna ACCU 1

a valere come pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 250.- (duecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.