Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.412

Ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.412

Data decisione, Autorità: 11.03.2009, PRPEN

Titolo:

Ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.412

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere in qualità di segretario Giovanni Pozzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Puch targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.12.2007 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il 18.01.2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 29 settembre 2008 n. 3546/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 tre (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.01.2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2008;

indetto il dibattimento 11 marzo 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3546/2008 del 29 settembre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 5'000.- (cinquemila);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14 gennaio 2008.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 6'000.- pena pecuniaria

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 6'500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.