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10.2008.416

Incutere timore al proprio coniuge durante una lite, minacciandolo di morte e scaraventando contro di lui un vaso di ceramica senza però colpirlo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.416

Data decisione, Autorità: 28.05.2009, PRPEN

Titolo:

Incutere timore al proprio coniuge durante una lite, minacciandolo di morte e scaraventando contro di lui un vaso di ceramica senza però colpirlo

MINACCIA VIE DI FATTO

art. 126 CPS art. 180 cpv. 2 CPS

Incarto n.

10.2008.416

DA

Bellinzona maggio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: avv. DI 1

prevenuta colpevole di 1. minaccia

per avere, a __________, l’8.5.2008, durante una disputa col proprio consorte, anche in presenza degli agenti di Polizia intervenuti per sedare la lite, minacciandolo più volte di morte, incusso spavento e timore ad LESA 1;

2. vie di fatto

per avere, nelle circostanze di sui sopra, scagliandogli contro un vaso di ceramica senza colpirlo, punzecchiandolo al petto con la punta di un ombrello, commesso vie di fatto contro il di lei marito LESA 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli art. 180 cpv. 2 e 126 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 3762/2008 di data 6 ottobre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 28 maggio 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. minaccia

1.2. vie di fatto

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di minaccia e di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3762/2008 del 6 ottobre 2008.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.