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10.2008.445

Afferrare la compagna al collo, sbatterla contro il muro e, una volta caduta a terra, afferrarla ripetutamente al collo, risp immobilizzarla premendo con forza il suo braccio sul collo facendole mancare il respiro; minacciare con la frase "ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo"

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.445

Data decisione, Autorità: 31.03.2009, PRPEN

Titolo:

Afferrare la compagna al collo, sbatterla contro il muro e, una volta caduta a terra, afferrarla ripetutamente al collo, risp immobilizzarla premendo con forza il suo braccio sul collo facendole mancare il respiro; minacciare con la frase "ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo"

LESIONE SEMPLICE MINACCIA VIE DI FATTO

art. 123 cpv. 2 cf. 3 CPS art. 126 cpv. 1 CPS art. 180 cpv. 2 let. a CPS

Incarto n.

10.2008.445

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona, e meglio per avere causato a LESA 1 le lesioni attestate nel certificato medico 8 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ agli atti afferrandola per il collo, sbattendola contro il muro e, una volta che la donna era caduta a terra, afferrandola ripetutamente per il collo rispettivamente immobilizzandola al suolo premendo con forza il suo braccio sul suo collo fino a farle mancare il respiro;

2. minaccia,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, usando grave minaccia incusso timore e spavento a LESA 1 dicendole “ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 lett. a) CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 4 e 49 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 luglio 2008 n. 2610/2008 AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 luglio 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 31 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’accusato la derubricazione del reato di lesioni semplici a vie di fatto e proceduto al suo interrogatorio;

sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo commesso i reati addebitatigli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici o, in via subordinata, vie di fatto,

1.2. Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123, 126, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato a LESA 1 gli arrossamenti ed i segni che risultano dalle fotografie scattate il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;

e lo proscioglie dall’accusa di minaccia, art. 180 cpv. 2 lett. a) CPS, per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2610/2008 del 23 luglio 2008;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.