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10.2008.450

Disobbedire a una decisione intimata dalla compente autorità comunale

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.450

Data decisione, Autorità: 11.03.2009, PRPEN

Titolo:

Disobbedire a una decisione intimata dalla compente autorità comunale

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ

art. 292 CPS

Incarto n.

10.2008.450

DA

Bellinzona

11 marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schnidler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per avere disobbedito a decisioni intimatale dalla compente autorità comunale sotto comminatoria della pena prevista all’art. 292 CP e in particolare, facendo edificare sul suo terreno di cui al mappale __________, sez. __________, due tettoie in legno nei primi giorni del marzo __________ e un capanno in metallo a metà maggio __________ per avere disobbedito alle decisioni di data 13.10.__________ e 15.03.__________ del Municipio di __________, che le facevano espressamente ordine di interrompere qualsiasi lavoro sul cantiere di cui al mappale __________, sez. __________, di sua proprietà,

fatti avvenuti ad __________, nelle indicate circostanze di tempo;

reato previsto dall'art. 292 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 4214/2008 di data 3 novembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pene detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 11 marzo 2009, al quale hanno preso parte l’accusata ed il di lei difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale ha chiesto, sulla base di una carenza probatoria, in applicazione del principio nulla peona sine crimen, per l’assenza delle condizioni oggettive e soggettive del reato, il proscioglimento della propria assistita e l’attribuzione delle ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusata autrice colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità?

2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3. Chi sopporta gli oneri processuali e devono essere riconosciute le ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dal reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità, ex art. 292 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4214/2008 del 3 novembre 2008;

pone gli oneri processuali a carico dello Stato;

assegna fr. 500.00 titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 150.00 tassa di giustizia

150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.