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10.2008.452

Guida in stato di spossatezza; incidente della circolazione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.452

Data decisione, Autorità: 25.03.2009, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di spossatezza; incidente della circolazione

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.452

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Daewoo targata __________ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti ad __________ il 5 giugno 2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con l’autocarro Saurer targato __________ condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti ad __________ il 5 giugno 2008;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4171/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 12 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed un rappresentante del Comune di LESA 1, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito rilevando come non sia assolutamente provato che egli abbia condotto in stato di inattitudine. In effetti l’imputato è stato colto da un malore;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Infrazione alle norme della circolazione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e decidendo per attrazione sulla base del principio dell’economia procedurale;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere, il 5 giugno 2008 ad __________, negligentemente perso la padronanza di guida del proprio veicolo Daewoo, targato __________, invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con l’autocarro Saurer targato __________ condotto da LESA 2, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 4171/2008 del 3 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.-- (cento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

carica la tassa e le spese allo Stato;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.00 multa

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 370.00 spese giudiziarie

fr. 670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.