Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.46

Condurre un motoveicolo essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (presenza accertata attraverso esame tossicologico)

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.46

Data decisione, Autorità: 09.09.2008, PRPEN

Titolo:

Condurre un motoveicolo essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (presenza accertata attraverso esame tossicologico)

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.46

DA

Bellinzona settembre 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto il motoveicolo Aprilia targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le Anfetamine, la Cocaina e la Cannabis;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr

perseguito con decreto d’accusa del 21 gennaio 2008 n. 203/2008 del AINQ 1 che propone la condanna, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 3.09.2007:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 450.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 300.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 gennaio 2008;

indetto il pubblico dibattimento in data odierna 9 settembre 2008, al quale l’accusato, benché regolarmente citato con raccomandata 23 giugno 2008, non ha fatto atto di comparsa;

il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto a __________ il 14.08.2007, il motoveicolo Aprilia targato TI __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le Anfetamine, la Cocaina e la Cannabis?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr) per aver condotto a __________ il motoveicolo Aprilia targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 13.11.2007 risultata positiva per le anfetamine e la cannabis;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81413),

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 369 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of September 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.