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10.2008.472

Velocità eccessiva in autostrada (150 km/h invece di 120 km/h) - rilevamento mediante veicolo inseguitore di polizia; in dubio pro reo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.472

Data decisione, Autorità: 07.05.2009, PRPEN

Titolo:

Velocità eccessiva in autostrada (150 km/h invece di 120 km/h) - rilevamento mediante veicolo inseguitore di polizia; in dubio pro reo

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE VELOCITÀ

art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2008.472

DA

Bellinzona maggio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 6 luglio 2008;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4130/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 1’160.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 17’400.-- (art. 34 e segg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 maggio 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede la derubricazione del reato in infrazione semplice soffermandosi nel dettaglio sulle lacune probatorie e sull’inaffidabilità dei rilevamenti della velocità. In modo particolare lamenta il fatto che non vi sia alcun video agli atti che consenta di accertare che il veicolo inseguitore abbia mantenuto sempre la stessa distanza e non abbia effettuato invece il rilevamento decisivo, come lui obietta, in avvicinamento ed in accelerazione rispetto alla sua automobile. La questione non è di poco conto se si considera che l’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione è stata sostenuta per 1 km/h in più rispetto a quella di infrazione semplice. Ad ogni buon conto egli si scusa per l’eccesso di velocità ed ammette di aver circolato ad almeno 30 km/h in più rispetto ai limiti consentiti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente di infrazione semplice alle norme della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per aver circolato con la vettura Porsche targata __________ alla velocità di 150 km/h, malgrado il vigente limite di 120 km/h, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa n. 4130/2008 del 3 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 170.00 spese giudiziarie

fr. 1870.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 27, Art. 32, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4a — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.