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10.2008.476

Commettere atti contro il patrimonio e le persone

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.476

Data decisione, Autorità: 15.01.2009, PRPEN

Titolo:

Commettere atti contro il patrimonio e le persone

DANNEGGIAMENTO FURTO INGIURIA VIE DI FATTO VIOLAZIONE DI DOMICILIO VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI

art. 14 cpv. 1 CPS art. 126 cpv. 1 CPS art. 139 cf. 1 CPS art. 177 cpv. 1 CPS art. 186 CPS art. 285 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.476

DA

Bellinzona gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

per avere, durante un controllo di Polizia avvenuto ad __________ il __________, ingiuriato e minacciato gli agenti della Polizia cantonale intervenuti mentre compievano un atto che entrava nelle loro attribuzioni;

2. furto,

per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto con scasso al fine di appropriarsene, a __________ presso il Bar __________ il __________, ai danni della __________, una videocamera marca “Panasonic NV-DS150EG” del valore di fr. 1’806.90;

3. ripetuto danneggiamento,

per avere intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui nelle seguenti circostanze:

3.1. il __________ a __________, sferrato un calcio alla portiera posteriore destra dell’auto marca “__________” targata __________ di proprietà della __________, provocando un danno preventivato in fr. 1'357.50;

3.2. il __________ a __________, nelle circostanze menzionate al punto 2, danneggiato il vetro e la maniglia della porta d’entrata nonché il cavalletto su cui era posata la videocamera, provocando un danno complessivo non meglio quantificato;

4. violazione di domicilio,

per essersi, nelle circostanze di cui al punto 2, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno di un locale chiuso;

5. ripetuta ingiuria,

per avere,

5.1. a __________ il __________, offeso l’onore di CIVI 2 tacciandola di “ladra”;

5.2. a __________ il __________ ed il __________, offeso l’onore di CIVI 3 urinando contro la porta d’entrata del bar __________ in segno di scherno verso il citato CIVI 3;

6. vie di fatto,

per avere, a __________ il __________, commesso vie di fatto contro CIVI 2 colpendola al braccio con una gomitata;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1, 186 e 285 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 13 settembre 2006 n. 3349/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'100.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 settembre 2006;

preso atto che con sentenza 31 maggio 2007 del giudice della Pretura penale __________ l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ingiuria di cui al punto 5.2 del decreto di accusa e dichiarato colpevole di tutti gli altri reati, con la condanna a una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 180.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e a una multa di fr. 4'000.-;

(mandato esente da pena per l’imputazione di ingiuria di cui al punto 5.1 del decreto di accusa);

vista la sentenza 16 settembre 2008 della Corte di cassazione e revisione penale, che annulla la dichiarazione di colpevolezza concernente il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e i punti 1, 1.1, 2. e 2.2 (recte 2.1) della condanna, rinviando gli atti su questi punti alla Pretura penale per nuovo giudizio;

ritenuto quindi che la dichiarazione di colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ingiuria (con riferimento al punto 5.1 del decreto di accusa) e vie di fatto è definitiva e che il nuovo dibattimento è limitato al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e alla commisurazione della pena per tutti i reati commessi;

indetto il dibattimento 15 gennaio 2009, al quale è presente l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testimoni;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; in merito alla pena, invoca la violazione del principio di celerità e l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai reati e chiede una massiccia riduzione della pena, che deve essere contenuta in 5 o 6 aliquote giornaliere al massimo, sospese condizionalmente, e in una multa di fr. 500.-;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena per tutti i reati commessi.

2.1. Se vi è stata violazione del principio di celerità.

2.2. Se può beneficiare dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. e CP.

3. Sulle spese per l’odierno giudizio e sulle ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 48, 49, 106, 126 cpv. 1, 139 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1 e 2, 186, 285 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.

rileva che la dichiarazione di colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ingiuria e vie di fatto di cui alla sentenza 31 maggio 2007 del giudice della Pretura penale __________ è cresciuta in giudicato.

manda esente ACCU 1 da pena per l’imputazione di ingiuria per i fatti descritti al punto 5.1 del decreto di accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centoottanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

carica le spese dell’odierno giudizio allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- per ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'000.00 multa

fr. 1'000.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 48, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.