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10.2008.479

Riversare intenzionalmente ed illecitamente un prodotto inquinante nel lago

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 24.03.2009, PRPEN

Titolo:

Riversare intenzionalmente ed illecitamente un prodotto inquinante nel lago

IMMISSIONI

art. 70 LPDA

Incarto n.

10.2008.479

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, il 15 maggio 2008, a __________, intenzionalmente ed illecitamente, procedendo alla pulizia di vetrate di un edificio incrostate di alghe e riversando il relativo prodotto per un volume complessivo di circa 1000 litri, nelle acque del lago, direttamente introdotto nelle acque del lago sostanze atte ad inquinarle;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 70 LPAc;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4160/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 100.- (cento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 novembre 2008;

indetto il dibattimento 24 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, avv. DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste __________ , __________, __________, domiciliato a __________, __________, direttore della __________, datrice di lavoro dell’accusato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per avere, il 15 maggio 2008, a __________, intenzionalmente ed illecitamente, procedendo alla pulizia di vetrate di un edificio incrostate di alghe e riversando il relativo prodotto per un volume complessivo di circa 1000 litri, nelle acque del lago, direttamente introdotto nelle acque del lago sostanze atte ad inquinarle?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF sulla protezione delle acque;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 1 and Art. 307 — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 124, Art. 125, Art. 126, and Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Protection of Waters, Art. 70 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on August 1, 2010, January 1, 2011, August 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, September 8, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, February 1, 2023, and August 1, 2025.