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10.2008.486

Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.486

Data decisione, Autorità: 25.05.2009, PRPEN

Titolo:

Omettere di versare gli alimenti per il figlio per un importo di fr. 3'600.-- per il periodo novembre 2007-aprile 2008

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2008.486

DA

Bellinzona maggio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere omesso di versare alla ex moglie CIVI 1 la somma mensile di fr. 600.-- per il figlio minorenne __________, di cui alla sentenza del Pretore di __________ del 23 aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 3’600.-- tra il novembre 2007 e l’aprile 2008;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4388/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 3'600.-- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 novembre 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 25 maggio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale richiamandosi alla dottrina dominante e alla giurisprudenza recente evidenzia come il suo assistito non abbia avuto i mezzi per far fronte agli impegni alimentari nonostante egli si sia attivato in tutti i modi per cercare un posto di lavoro. Chiede pertanto il proscioglimento e in via subordinata il riconoscimento dell’attenuante dello stato di necessità art. 17 e 18 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4388/2008 del 17 novembre 2008;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 170.00 spese giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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