Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2008.517

Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.03.2009, PRPEN

Titolo:

Circolare con un autovettura senza la regolare licenza di condurre

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2008.517

DA

Bellinzona marzo 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: avv. DI 1, __________)

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa una prima volta in data 14.12.2006 per il periodo 19.01.2007 - 18.06.2007, periodo poi prolungato il 10.05.2007 fino al 3.04.2008 ed una seconda volta il 7.11.2007 per un periodo indeterminato e meglio:

- a __________ il 16.06.2007, l’autovettura Honda targata __________;

- a __________ il 3.05.2008, l’autovettura Honda targata __________;

fatti

avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr

perseguito con decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni.

2.

Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of February 1, 2009; the act was consolidated again on April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.