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10.2008.519

Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.519

Data decisione, Autorità: 07.10.2009, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.62 - max 2.03 gr. per mille); recidivo

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2008.519

DA

Bellinzona ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.62 - max. 2.03 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2007 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 4619/2008 di data 1 dicembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 8'250.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 ottobre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 4 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una riduzione della pena e la non revoca della pena precedente; qualora fosse prevista una pena effettiva chiede che la stessa sia quella del lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

considerato che l’accusato, oltre all’usuale percorso imposto dalla Sezione della circolazione per ottenere la riammissione alla circolazione, si sta sottoponendo a un preciso processo terapeutico, il quale sembra averlo aiutato a prendere ancora maggiore consapevolezza dell’errore commesso e dell’assoluta necessità di evitare il consumo di alcool quando ci si vuole mettere al volante;

che in queste circostanze l’accusato merita che gli sia accordata ancora una volta fiducia e ci si può attendere ch’egli non commetterà nuovi reati;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4619/2008 del 1 dicembre 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 6'750.- (seimilasettecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 2’700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 2100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 91 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.