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10.2008.520

Ingiuriare e commettere vie di fatto verso qualcuno

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2008.520

Data decisione, Autorità: 02.04.2009, PRPEN

Titolo:

Ingiuriare e commettere vie di fatto verso qualcuno

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cf. 1 CPP-TI art. 177 CPP-TI

Incarto n.

10.2008.520

DA

Bellinzona aprile 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1 Lugano)

prevenuto colpevole di 1. ingiuria

per avere, a __________, il __________,

offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “cretino, rincitrullito, quel poco di cervello te lo hanno tolto, tutti te lo mettono nel culo”;

2. vie di fatto

per avere, a __________, il __________,

commesso vie di fatto contro CIVI 1 trattenendolo per un braccio contro la porta di entrata della sua abitazione;

reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1, 177 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 1°dicembre 2008 n. 4704/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'800.- (duemilaottocento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 140.- (centoquaranta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Viganello, al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.- (centocinquanta).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 dicembre 2008;

indetto il dibattimento 2 aprile 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente assistito dal suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile la quale si rimette al prudente giudizio della corte;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. ingiuria

1.2. vie di fatto

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4704/2008 del 1 dicembre 2008.

manda ACCU 1

esente da pena.

condanna ACCU 1

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi di fr. 220.-.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 80.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 220.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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