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10.2008.92

Opposizione irricevibile

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Numero d'incarto: 10.2008.92

Data decisione, Autorità: 10.03.2008, PRPEN

Titolo:

Opposizione irricevibile

TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE

art. 208 CPP-TI art. 210 CPP-TI

Incarto n.

10.2008.92

DA

Bellinzona marzo 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio;

fatti avvenuti il __________ a __________;

reati previsti dagli art. 90, 91a cpv. 1 e 92 cpv.1 cifra 1 LCStr;

e meglio come al decreto d’accusa n. 369/2008 di data 28 gennaio 2008 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

vista l'opposizione interposta in data 26 febbraio 2008 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 28 gennaio 2008 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 29 gennaio 2008 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 7 febbraio 2008 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 12 febbraio 2008 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 7 febbraio 2008, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 21 febbraio seguente;

che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 26 febbraio 2008 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

che nulla muta al riguardo la motivazione addotta dall’accusato (cfr. act 9), né si rende necessario dar seguito alla richiesta del GIAR pervenuta in data 4 marzo 2008 (INC.2008.9901);

che di conseguenza l'opposizione 28 febbraio 2008 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 208 and Art. 210 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.