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10.2009.115

Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.115

Data decisione, Autorità: 20.07.2009, PRPEN

Titolo:

Procacciarsi un indebito profitto appropriandosi di un importo affidatogli affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca

APPROPRIAZIONE INDEBITA

art. 138 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.115

DA

Bellinzona luglio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di appropriazione indebita,

per essersi appropriata indebitamente a danno della CIVI 1, a, in data, per procacciare un indebito profitto a sé o ad altri, avvantaggiandosi della sua posizione di venditrice presso il negozio gestito dalla predetta società, dell’importo di CHF 2080.00 che le era stato affidato affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 386/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-, (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 2'080.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mente il Ministero Pubblico ha postulato la conferma del decreto menzionato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che ammette i fatti che le vengono rimproverati, precisando di avere restituito l’integralità della somma sottratta;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4. Chi sopporta gli oneri processuali?

5. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di appropriazione indebita, ex art. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 150.00 (centocinquanta);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;

non accoglie la pretesa di parte civile, in quanto l’importo è già stato restituito;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 106, and Art. 369 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.