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10.2009.118

Aprire con forza le dita di una mano

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 15.12.2009, PRPEN

Titolo:

Aprire con forza le dita di una mano

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.118/

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di vie di fatto,

per avere, a __________, il __________, afferrandogli le chiavi dell’automobile che teneva in mano e aprendogli le dita a forza, commesso vie di fatto contro LESA 1;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 308/2009 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 15 dicembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 28 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ autore colpevole di vie di fatto, per avere, a __________, il 10.5.2008, afferrandogli le chiavi dell’automobile che teneva in mano e aprendogli le dita a forza, commesso vie di fatto contro LESA 1?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, decaduto il quesito posto sub 2, come segue al quesito posto sub 3;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di vie di fatto;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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