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10.2009.126

In diverse occasioni vendere un quantitativo complessivo di 8 "bolas" di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.01.2010, PRPEN

Titolo:

In diverse occasioni vendere un quantitativo complessivo di 8 "bolas" di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi

OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2009.126

DA

Bellinzona gennaio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 866/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’650.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr.1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 27 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 26 gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusato e i suoi difensori, avv. e __________; il Procuratore pubblico con lettera 15 luglio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ribadita dalla difesa la richiesta di procedere alle audizioni testimoniali di __________ e __________;

sospeso il dibattimento per permettere, in accoglimento della domanda, di notificare le citazioni ai due testi;

ripreso il dibattimento il giorno 28 gennaio 2010, presenti l’accusato e, in luogo dell’avv. DI 1, la lic. iur. __________;

sentiti i testimoni __________ e __________;

il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito, protestando ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ fra __________ e __________, in diverse occasioni, venduto un quantitativo complessivo di 8 “bolas” di cocaina per un corrispettivo pari a ca. 2 grammi?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti;

proscioglie dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

assegna le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 1'200.— (milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 70.-- testi

fr. 270.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 1 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.