Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2009.144

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.06 - max 1.18 gr/oo), recidivo, incidente della circolazione

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 10.12.2009, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.06 - max 1.18 gr/oo), recidivo, incidente della circolazione

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2009.144

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Tiziana Brignoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Skoda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.06 - max. 1.18 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ il 25 ottobre 2008;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muretto esistente sulla sua destra;

fatti

avvenuti a __________ il 25 ottobre 2008;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo 2009 n. 979/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’500.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede che la pena venga commisurata alle sue reale situazione finanziaria;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

1.2. Infrazione alle norme della circolazione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 979/2009 del 2 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 50.--(cinquanta), per un totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 370.00 spese giudiziarie

fr. 1670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26, Art. 27, Art. 31, and Art. 91 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 2, Art. 3, and Art. 7 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.