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10.2009.160

Denunciare la falsificazione della propria firma su 4 domande di costruzione indicando quale autore una determinata persona, sapendo che le firme non erano state falsificate

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.160

Data decisione, Autorità: 26.11.2009, PRPEN

Titolo:

Denunciare la falsificazione della propria firma su 4 domande di costruzione indicando quale autore una determinata persona, sapendo che le firme non erano state falsificate

DENUNCIA MENDACE

art. 303 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.160

DA

Bellinzona novembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di denuncia mendace,

per avere, in data 16 maggio 2008, a __________, presso il posto di Polizia cantonale, denunciato all’autorità come colpevole di falsità in documento CIVI 1, sapendo che quest’ultimo era innocente, e ciò al fine di provocare contro di lui un procedimento penale,

e meglio, per aver denunciato la falsificazione della propria sigla su 4 domande di costruzione relative alla PPP __________ RFD __________ consegnate all’Ufficio tecnico, indicando quale probabile autore della falsificazione l’architetto che ha presentato il progetto, CIVI 1, ben sapendo che il fatto non era avvenuto e che le firme non erano state falsificate, così come risulta dal rapporto di accertamento tecnico fatto esperire, concludente che “a giudizio della sottoscritta (n.d.r. del perito) l’unica ipotesi sostenibile è che le quattro sigle “__________” sono state realizzate dal signor”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 303 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo 2009 n. 943/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 20.-- (venti) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 26 novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile ed all’audizione del teste;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto ha mai avuto l’intenzione di denunciare il signor CIVI 1, ma è stato l’agente interrogante ad avanzare il nome di quest’ultimo. Inoltre il rapporto di accertamento tecnico della signora __________ non può essere considerata una perizia. In conclusione mancano i requisiti oggettivi per la condanna, così come quelli soggettivi, non avendo mai avuto l’intenzione di avviare un procedimento penale proprio nei confronti di CIVI 1 ;

sentita in replica la parte civile, la quale ritiene scandaloso che la difesa accusai la polizia di aver imboccato il suo cliente;

sentito in duplica il difensore, il quale respinge le asserzioni della parte civile e ribadisce le proprie allegazioni e domande;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di denuncia mendace per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 303 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

denuncia mendace, art. 303 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 943/2009 del 2 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1’000.-- (mille);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 teste

fr. 440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 94 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.