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10.2009.166

Colpire con calci una persona ed insultarla con epiteti vari tra i quali brutta cretina

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.166

Data decisione, Autorità: 01.12.2009, PRPEN

Titolo:

Colpire con calci una persona ed insultarla con epiteti vari tra i quali brutta cretina

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

10.2009.166

DA

Bellinzona dicembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1 ,

prevenuta colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________, in data 2 gennaio 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 colpendola con dei calci;

2. ingiuria,

per avere, a __________, in data 2 gennaio 2009, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola con epiteti vari tra i quali “brutta cretina”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 9 marzo 2009 n. 1120/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-- (novanta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 marzo 2009 dall’accusata;

indetto il dibattimento 1. dicembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusata, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata ed all’audizione delle testi;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale sulla scorta delle chiare risultanze istruttorie chiede la conferma del decreto d’accusa ed il risarcimento dei costi di patrocinio, come da istanza di data odierna;

sentito il difensore, il quale, vista l’assenza di prove dei fatti, chiede il proscioglimento della propria assistita, in virtù del principio in dubio pro reo, con la conseguente reiezione dell’istanza di risarcimento;

sentita da ultima l’accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di:

1.1. Vie di fatto,

1.2. Ingiuria,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 126 cpv. 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

2. ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1120/2009 del 9 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.-- (novanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al versamento alla parte civile dell’importo di fr. 1’500.--, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (art. 266 CPP);

4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 360.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 460.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 266 and Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.