Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

10.2009.183

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2009.183

Data decisione, Autorità: 29.09.2009, PRPEN

Titolo:

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.183

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, a __________, presso l’Hotel __________, il __________, agendo in stato di scemata imputabilità dovuta al consumo di alcool, investendola d’impeto con una spallata al petto e facendola sbattere contro la parete e quindi cadere a terra, intenzionalmente procurato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificati medici in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1214/2009 di data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di tale natura.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5. Decreta non doversi procedere contro l'accusato per titolo di lesioni gravi per insufficienza di prove, rispettivamente per i reati contro l'onore per inesistenza degli estremi di reato;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato, poiché non vi è assolutamente la prova che egli sia l’autore del reato; in via subordinata chiede il proscioglimento per incapacità (art. 19 cpv. 1 CP) e in via ancor più subordinata la derubricazione a lesioni colpose o vie di fatto con conseguente riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede il pagamento di € 1'625.43 per spese di terapia e di fr. 9'014.- per spese di patrocinio;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1214/2009 del 9 marzo 2009.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 600.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 19 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.