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10.2009.185

Colpire sul dorso una persona con una sedia

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.09.2009, PRPEN

Titolo:

Colpire sul dorso una persona con una sedia

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2009.185

DA

Bellinzona settembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di lesioni semplici,

per avere, in data __________, a __________, in __________, nell’appartamento da lei locato, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, __________, e meglio, nell’ambito di una discussione con quest’ultima, lanciandole una sedia che l’ha colpita sul dorso, causatole una contusione dorso-lombare, come da certificato medico del Pronto soccorso dell’ospedale regionale di __________, di medesima data dei fatti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 1294/2009 di data 16 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)

aliquote da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)

giorni.

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di

natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 settembre 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr. 200.-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo 2009.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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